Decreto M.I.M. 14.11.2025, n. 221
1. L'istituto tecnico o professionale che intende presentare la candidatura trasmette la proposta progettuale alla PEC dell'Ufficio scolastico regionale del territorio di appartenenza.
2. La candidatura, elaborata sulla base delle indicazioni e dei criteri qualitativi individuati all'articolo 6, è presentata tramite il formulario di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
3. Alla proposta progettuale deve essere allegata la seguente documentazione:
• Scheda identificativa della proposta progettuale. Allegato 2)
• quadro orario di massima del percorso/quadriennale/i di istruzione tecnica e/o professionale per i singoli anni di corso, che per i percorsi di istruzione tecnica comunque potrà essere suscettibile di successive variazioni a seguito della definizione dell'assetto ordinamentale dell'istruzione tecnica previsto dall'articolo 26 bis del decreto legge n. 144 del 2022, come introdotto dall'articolo 1, del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
• dichiarazione di formale adesione alla proposta di candidatura da parte del legale rappresentante per le altre istituzioni/soggetti coinvolte/i.
4. Il formulario, sottoscritto con firma digitale dal dirigente scolastico o dal rappresentante legale, unitamente alla firma digitale dei dirigenti scolastici o altri rappresentanti legali delle scuole statali e/o paritarie che compongono la rete, deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'USR competente.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, le candidature per l'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto possono essere presentate dal 1° al 15 ottobre di ogni anno.
6. Per le candidature afferenti all'anno scolastico 2026/2027 valgono le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1.