Decreto M.I.M. 14.11.2025, n. 221
1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di maturità conclusivo del secondo ciclo e rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e successive modifiche e integrazioni, che devono riferirsi ai percorsi di istruzione tecnica e professionale del vigente ordinamento.
2. L'ammissione agli esami di maturità degli studenti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 è regolamentato dal decreto attuativo di cui all'articolo 25-bis, comma 4, lett. b), del decreto legge n. 144/2022.
3. Ai fini dell'esame di maturità, non possono essere assegnati alle classi terminali dei percorsi quadriennale di istruzione tecnica e professionale candidati esterni.
4. L'attribuzione del credito scolastico viene effettuata secondo le vigenti disposizioni al termine del secondo, del terzo e del quarto anno di corso.
5. Non è consentita l'ammissione agli esami di maturità con abbreviazione del percorso di un anno per merito.