CCNI M.I.M. 10.07.2025
PERSONALE DOCENTE
1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del C.C.N.L. la contrattazione integrativa regionale riguarda le materie di cui ai successivi commi.
La stessa dovrà concludersi in tempo utile per consentire lo svolgimento delle operazioni previste dal presente contratto secondo la tempistica fissata dall'Amministrazione per ciascun anno di vigenza del presente contratto.
2. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità distinte tra i posti dell'organico dell'autonomia e i posti dell'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 22.2.2010 nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità. Relativamente ai posti di sostegno della scuola secondaria di II grado il quadro delle disponibilità comprende i posti in organico di diritto che residuano al termine delle operazioni di mobilità e i posti in deroga eventualmente già istituiti. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali di cui all'art 1, comma 65 della legge 107/2015 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livell
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