CCNI M.I.M. 10.07.2025
PERSONALE DOCENTE
1. L'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata:
- dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part-time come definito nell'art. 3 del presente contratto;
- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;
- dall'art. 1, commi 64 e 69 della legge 107/2015 e dall'art. 1, comma 366 della legge 232/2016 con cui è iscritto il fondo per l'incremento dell'organico dell'autonomia, nonché tenendo conto delle successive norme di legge che hanno incrementato detto fondo.
I destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per ciascun anno scolastico di vigenza del presente contratto, ivi compresi i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva, sono:
a) i docenti in esubero su provincia;
b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o negli 11 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno del decennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità. Pertanto, può produrre domanda di utilizzazione per gli aa.ss. 2025/26, 2026/27 e 2027/28 il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata rispettivamente per l'a.s. 2015/16 e successivi ovvero 2016/17 e successivi ovvero 2017/18 e successivi.
Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile, in subordine, indicare le scuole del dis
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