CCNI M.I.M. 10.07.2025
1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha validità per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28.
2. Il presente contratto, nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca, è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è valorizzata la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell'offerta formativa per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell'art. 10, comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest'ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
Anche per le operazioni di assegnazione provvisoria del personale docente il presente contratto stabilisce i criteri generali e i principi per la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica, e per la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità dei docenti interessati. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è valorizzata la possibilità di assegnazione provvisoria in altri insegnamenti, tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi dell'art. 10, comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest'ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all'adozione del provvedimento di assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo. Analogamente si procede nel caso di cui alle lettere c), d), e), f) dell'articolo 14 per l'affidamento degli incarichi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 commi 44 e 45.
3. In ogni caso, dall'attuazione dei criteri e delle modalità di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA non deve derivare l'individuazione di una disponibilità complessiva di posti che ecceda i limiti delle risorse stanziate annualmente nello stato di previsione del MIM.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e che la costituzione di posti part- time avviene come definito nell'art. 3 del presente contratto, la contrattazione integrativa regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità sui posti dell'organico dell'autonomia, l'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, relative alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (ALLEGATO 2) titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione dei titoli acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti in esubero su provincia tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. mobilità per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:
- nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande; nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti il termine finale stabilito per la presentazione delle domande si prescinde dalla suddetta dichiarazione sull'iscrizione anagrafica;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- l'attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all'ALLEGATO 2, I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO, lettera C), prescinde dalla maturazione del triennio; entro il triennio, la continuità didattica viene valutata punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.
- per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall'Ufficio scolastico regionale competente, di cui alla specifica ordinanza ministeriale adottata annualmente, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.
7. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale A.T.A. (All. 4) è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione dei titoli, acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola relativo al triennio 2025/26, 2026/27 e 2027/28, per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio con le seguenti precisazioni e integrazioni:? nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi rispetto al termine finale per la presentazione delle domande; Nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti il termine finale stabilito per la presentazione delle domande si prescinde dalla suddetta dichiarazione sull'iscrizione anagrafica;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- l'espressione "servizio pre-ruolo" di cui alla prima riga della nota (3) All. E Tabella A CCNI mobilità è sostituita dall'espressione "servizio non di ruolo o di altro ruolo riconosciuto o riconoscibile".
8. La valutazione dei titoli nelle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto sulla base dell'ALLEGATO 3 - Tabella del personale docente ed educativo e dell'All. 5 - Tabella del personale A.T.A., considerando i titoli posseduti entro il termine finale previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
9. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative agli aa.ss. 2025/26, 2026/27 e 2027/28 verrà riammesso nei termini nel relativo anno scolastico di riferimento per la presentazione delle sopra citate domande, entro i 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.
10. Il personale docente, educativo ed A.T.A. perdente posto delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto territoriale e amministrativo di competenza, qualora abbia chiesto il trasferimento per rientrare nella scuola di ex titolarità e non l'abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune che la comprende. La domanda va inviata all'Ufficio territoriale della provincia a cui appartiene la scuola/il comune di ex titolarità. A tale personale si applica la precedenza di cui al successivo art. 8, comma 1 punto II e art. 18, comma 1 punto II. L'utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell'organico regionale.
11. Il personale docente, educativo ed A.T.A. delle scuole o istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto territoriale e amministrativo di competenza, qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità. Il suddetto personale invia la domanda all'Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia. L'utilizzazione di detto personale non può comportare aumenti del contingente complessivo dell'organico regionale.
12. Le parti concordano di valutare congiuntamente l'esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente C.C.N.I., che producano effetti sulle materie disciplinate dal C.C.N.I. stesso.
13. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall'art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 20, decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono validi:
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria nei casi consentiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa di riferimento;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti non abilitati assunti a tempo indeterminato dopo il conseguimento dell'abilitazione;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 17, anche in provincia diversa da quella di appartenenza.
Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE.
14. Ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 5 possono presentare domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 5, comma 10, sono validi:
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa di riferimento;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Tali docenti, qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 17, possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria sia nell'ambito della provincia di appartenenza sia in provincia diversa da quella di appartenenza, con riserva di successiva verifica del superamento del periodo di formazione e prova da parte del competente Ufficio territoriale.
Nella sequenza operativa di cui all'ALLEGATO 1 del presente C.C.N.I. i suddetti docenti, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto nella fase 6 delle utilizzazioni, limitatamente alle utilizzazioni per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato. Con riferimento all'assegnazione provvisoria le domande sono trattate nella fase 40, limitatamente alle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato.
15. Ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, che sono stati assunti a tempo determinato nell'a.s. 2024/25 o negli anni scolastici del triennio di vigenza del presente contratto, si applica il precedente comma 13. Tali docenti, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 17, anche in provincia diversa da quella di appartenenza, con riserva di successiva verifica del superamento del periodo di formazione e prova da parte del competente Ufficio territoriale.
Nella sequenza operativa di cui all'ALLEGATO 1 del presente C.C.N.I. i docenti assunti su posto di sostegno, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto nella fase 6 delle utilizzazioni, limitatamente alle utilizzazioni per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato.
Con riferimento all'assegnazione provvisoria le domande dei docenti assunti su posto di sostegno sono trattate nella fase 40, limitatamente alle assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato.
Con riferimento alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie le domande dei docenti assunti su posto comune sono trattate nelle fasi 40-bis (utilizzazioni) e 40-ter (assegnazioni provvisorie), limitatamente alle operazioni per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato.
16. Ai docenti non abilitati assunti a tempo determinato nell'a.s. 2024/25 o negli anni scolastici del triennio di vigenza del presente contratto, ai sensi dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 18 bis, comma 4, del d.lgs. 59/2017, si applica il precedente comma 13.
Tali docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 17, anche in provincia diversa da quella di appartenenza, con riserva di successiva verifica da parte del competente Ufficio territoriale del conseguimento dell'abilitazione. A tal fine, l'aspirante dovrà comunicare il conseguimento dell'abilitazione entro il termine individuato dall'Amministrazione per ciascun anno di vigenza del presente contratto, all'Ufficio territoriale di destinazione della domanda e a quello di appartenenza, ove non coincidenti, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), mediante dichiarazione resa sotto la propria responsabilità e redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
Per l'a.s. 2025/26, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il termine del 10 agosto 2025, tenuto conto di quanto previsto dalla nota MIM-MUR n. 10786 del 28 maggio 2025, avente ad oggetto "tempistiche per la conclusione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'a.a. 2024/2025".
Nella sequenza operativa di cui all'ALLEGATO 1 del presente C.C.N.I. i suddetti docenti sono trattati nelle fasi 40 bis (utilizzazione) e 40 ter (assegnazione provvisoria), limitatamente alle operazioni per l'anno scolastico successivo all'assunzione a tempo determinato.
17. Considerato quanto previsto dall'art. 34, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 gennaio 2024, ai docenti assoggettati ai vincoli di permanenza di cui ai precedenti commi 13, 15 e 16 (vincolo interprovinciale), e comma 14 (vincolo provinciale e interprovinciale) è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale, purché rientrino nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro sedici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità;
Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola annualmente la mobilità. La predetta documentazione/ certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.
I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.
Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi rispetto al termine finale stabilito per la presentazione delle domande. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti il termine finale stabilito per la presentazione delle domande si prescinde dalla suddetta dichiarazione sull'iscrizione anagrafica.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.
L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.
Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 le condizioni che disciplinano l'espressione della preferenza di cui al precedente comma devono intendersi riferite al proprio comune di residenza.
La domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7, comma 8 del presente contratto.
18. In ogni caso, è fatta salva la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria per i docenti che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 (coniuge o parte dell'unione civile convivente del personale militare o di categoria equiparata), attesa la natura speciale delle suddette disposizioni. Tali situazioni devono essere comprovate allegando una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000.
19. I docenti con decorrenza giuridica della nomina ed in attesa di quella economica possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e, qualora rientrino nelle categorie previste dal precedente comma 17, anche in provincia diversa da quella di appartenenza.
20. I docenti assunti da concorso straordinario scuola secondaria (D.D. n. 510/2020) con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2020/2021, censiti nel sistema informativo su posto di sostegno (codice ADML, ADSL o BDSD), senza indicazione della classe di concorso, qualora abbiano assolto l'obbligo di permanenza quinquennale e conseguito l'abilitazione sulla classe di concorso, possono presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria da posto sostegno a posto comune.