CCNI M.I.M. 10.07.2025
PERSONALE DOCENTE
1. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 2, comma 11 del presente contratto, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti di religione cattolica sono effettuate d'intesa tra il Direttore Generale Regionale e l'Ordinario Diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.
2. Tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 3, comma 5 del presente contratto, gli Uffici Scolastici Regionali, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., predisporranno, per ogni diocesi, il quadro complessivo delle disponibilità dei posti relativi all'insegnamento della religione cattolica e daranno tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.
3. Per gli anni scolastici di vigenza del presente contratto il docente di religione di cui all'art. 27, comma 8 del C.C.N.I. mobilità, fruisce della precedenza di cui all'art. 8, comma 1 punto II del presente C.C.N.I. nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio dall'anno scolastico 2015/16 e successivi in base all'anno scolastico di presentazione dell'istanza.
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