Decreto M.I.M. 24.04.2025, n. 77
1. Gli oneri relativi alla frequenza dei percorsi di formazione sono a carico dei corsisti.
2. L'importo del percorso di specializzazione, determinato nella misura massima di euro 1.500,00(millecinquecento/00) per coloro che devono conseguire, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, 48 crediti, e nella misura massima di euro 900,00(novecento/00) per coloro che devono conseguire, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, 36 crediti, è versato all'INDIRE o all'Università a seguito dell'avvenuta iscrizione.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge dei competenti organi di controllo.