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Decreto M.I.M. 24.04.2025, n. 77

Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Art. 6 - Esame finale

1. L'esame finale consiste in un colloquio da svolgersi in presenza su un elaborato scritto concernente uno studio di caso a scelta del corsista, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche e all'uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l'inclusione.

2. Le sedi di svolgimento dell'esame finale sono individuate dall'INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente.

3. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d'esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni.

4. L'esame finale si intende superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media tra il voto ottenuto nell'esame finale e la media dei voti conseguiti negli insegnamenti e nei laboratori. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

6. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione rilasciato dall'INDIRE o dall'Università che ha erogato il percorso. Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il titolo rilasciato dall'INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all'interno del sistema educativo di istruzione.

7. L'INDIRE e le Università trasmettono al Ministero dell'Istruzione e del merito gli elenchi dei docenti che hanno positivamente concluso i percorsi, distinti per grado di istruzione, nonché una relazione sull'andamento e sugli esiti dei percorsi di formazione.