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Decreto M.I.M. 24.04.2025, n. 77

Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Art. 5 - Iscrizione ai percorsi di formazione

1. L'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 1 è subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero sia pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.

2. Alla rinuncia di cui al comma 1 si applica quanto preVisto dall'articolo 7, comma 2 bis, del decreto- legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106.

3. La rinuncia è comunicata al Ministero dell'Istruzione e del merito esclusivamente con le seguenti modalità:

- tramite apposita piattaforma "Riconoscimento professione Docente", in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno, formulate all'Amministrazione attraverso la predetta piattaforma;

- tramite posta elettronica certificata, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all'estero sul sostegno, presentate all'Amministrazione in formato cartaceo.

4. All'atto di presentazione della domanda di iscrizione ai percorsi di cui all'art. 1, gli interessati comunicano all'INDIRE e alle Università gli estremi della rinuncia espressa secondo le modalità indicate nel precedente comma.

5. La domanda di iscrizione può essere rivolta o all'INDIRE o ad un'Università; in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE.

6. L'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 1 del presente decreto preclude la possibilità di iscriversi ai percorsi di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

7. L'INDIRE e le Università sono titolari del trattamento dei dati personali in riferimento alle procedure di iscrizione e di frequenza.