Decreto M.I.M. 24.04.2025, n. 77
1. Possono iscriversi ai percorsi di formazione esclusivamente coloro i quali abbiano superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente su territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU e abbiano presentato apposita istanza di riconoscimento per la quale, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento, ovvero abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso.