Decreto M.I.M. 24.04.2025, n. 77
1. Il Ministero dell'Istruzione e del merito acquisisce dall'INDIRE la potenziale offerta formativa e, attraverso apposito avviso pubblico, la manifestazione di interesse delle Università all'attivazione dei percorsi di formazione, nonché la rispettiva potenziale offerta formativa. L'effettiva partecipazione ai predetti percorsi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e presentano istanza.
2. I percorsi erogati dalle Università in maniera autonoma o da quest'ultime in convenzione con l'INDIRE prevedono l'acquisizione di Crediti Formativi Universitari (CFU). I percorsi erogati dall'INDIRE prevedono l'acquisizione di crediti formativi afferenti al sistema ECTS.
In particolare:
- coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all'attività di tirocinio;
- coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente decreto e hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle Università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto, con il servizio effettivo, il tirocinio.
3. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.
4. I percorsi si articolano in attività formative relative agli insegnamenti, in attività di laboratorio riferite alle tematiche indicate nell'Allegato B al decreto ministeriale 30 settembre 2011 ed in attività di tirocinio diversificate per gradi di istruzione. Gli insegnamenti forniscono ai corsisti conoscenze relative alle disabilità sensoriali e intellettive ovvero connesse a disturbi del neurosviluppo, assicurando competenze adeguate nelle diverse forme di disabilità.
5. Le attività formative relative agli insegnamenti si svolgono in modalità telematica, comunque, sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10% delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona. Nel caso di funzionamento di più corsi, le attività sincrone affidate ad uno stesso docente non possono svolgersi contemporaneamente nel medesimo orario. L'attività di tirocinio non può essere svolta in modalità online bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione. I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.
6. Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento. Non è preVisto il riconoscimento di Crediti Formativi relativi ad altri percorsi di studio accademici.
7. Sono previsti esami in presenza al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio, con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.
8. Il percorso si conclude con l'esame finale di cui al successivo articolo 6.
9. A ciascun Direttore di corso possono essere assegnati fino ad un massimo di tre percorsi di formazione.