Decreto M.I.M. 24.04.2025, n. 77
1. I percorsi di cui all'articolo 1 sono organizzati dall'INDIRE, o dalle Università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.
2. Le Università possono presentare al Ministero dell'istruzione e del merito la disponibilità ad attivare i percorsi di formazione se in possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza di una proposta didattica conforme ai contenuti di cui all'Allegato A;
b) direzione del percorso di specializzazione affidata a un professore universitario di I o II fascia dei gruppi scientifico disciplinari a cui afferiscono gli insegnamenti obbligatori di cui all'Allegato A;
c) presenza di docenti a cui affidare gli insegnamenti dell'Allegato A, con competenze sui temi dell'inclusione;
d) presenza di laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno per il grado di istruzione per il quale è attivato il laboratorio;
e) presenza di tutor d'aula a supporto delle attività formative in modalità sincrona.
3. L'INDIRE attiva i percorsi di specializzazione tenendo a riferimento i requisiti di cui al comma 2.