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Decreto legge 16.09.2024, n. 131

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (G.U. 16.09.2024, n. 217)

Art. 5 - Disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali - Procedura d'infrazione 2023/2090

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «responsabilità genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»;

c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale). - 1. Fermo quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.

2. Ai fini della sottoposizione all'interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti, l'autorità giudiziaria tiene conto dei risultati delle visite mediche disposte sul minorenne in stato di privazione della libertà personale.»;

d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri esercenti la responsabilità genitoriale»;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il minorenne è assistito da altra persona idonea, indicata dallo stesso e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede ovvero designata da questa nel caso di inidoneità o di mancata indicazione, in presenza di una di una o più delle seguenti condizioni:

a) la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale è contraria all'interesse superiore del minorenne;

b) nonostante le ricerche compiute, non è stato possibile identificare e reperire alcuno degli esercenti la responsabilità genitoriale;

c) sulla base di circostanze oggettive e concrete, vi è motivo di ritenere che l'informazione o la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, sussistendone i presupposti, l'autorità giudiziaria che procede informa prontamente il presidente del Tribunale per i minorenni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.»;

e) dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

«Art. 12-bis (Diritto all'informazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al minorenne vengono fornite anche le informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Quando è informato di essere sottoposto alle indagini, il minorenne è informato altresì del diritto:

a) a che vengano informati l'esercente la responsabilità genitoriale o gli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter;

b) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento, anche durante le udienze, dall'esercente la responsabilità genitoriale o dagli altri soggetti di cui all'articolo 12;

c) a essere assistito in ogni stato e grado del procedimento dai servizi di cui all'articolo 6;

d) a ricevere una valutazione individuale delle proprie condizioni ai sensi dell'articolo 9;

e) a che sia tutelata la riservatezza dei dati personali e della vita privata, anche con le misure di cui agli articoli 13 e 33.

3. Quando è comunque sottoposto a privazione della libertà personale, il minorenne è informato altresì del diritto:

a) a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata;

b) a che la decisione sulla libertà personale sia rivalutata dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza di parte;

c) a ricevere un trattamento specifico, adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e fisica e psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l'accesso all'istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l'accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà.

4. Quando è sottoposto a misura cautelare detentiva il minorenne è altresì informato che:

a) prima della sentenza definitiva, la custodia cautelare può essere disposta soltanto quando ogni altra misura cautelare risulti inadeguata;

b) la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti;

c) la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

5. Le informazioni sono fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e capacità del minorenne.

Art. 12-ter (Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale). - 1. Le informazioni dirette al minorenne sono al più presto comunicate anche all'esercente la responsabilità genitoriale ovvero alla persona ammessa o designata ai sensi dell'articolo 12 dall'autorità giudiziaria che procede.

2. Alla cessazione delle circostanze indicate nell'articolo 12, comma 1-bis, le informazioni tuttora rilevanti ai fini del procedimento sono comunicate all'esercente la responsabilità genitoriale.».

2. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272» sono aggiunte le seguenti: «, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i programmi di giustizia riparativa di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.»;

b) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis (Informazioni relative alla detenzione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, quando è disposta l'esecuzione della condanna a pena detentiva il minorenne è altresì informato che:

a) ha diritto a che la privazione della libertà personale si svolga in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti, fino al compimento del diciottesimo anno di età e, salvi i casi previsti dalla legge, anche fino al compimento del venticinquesimo anno di età;

b) ha diritto ad un progetto di intervento educativo personalizzato sulla base di una valutazione individuale;

c) ha diritto ad accedere alle misure penali di comunità e alle altre misure alternative alla detenzione, nei casi e alle condizioni previsti dalla legge;

d) ha diritto alla rivalutazione della decisione dell'autorità giudiziaria circa le modalità di esecuzione della pena e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure penali di comunità e delle altre misure alternative alla detenzione, tenuto conto che la pena detentiva è disposta solo quando le altre pene non risultino adeguate.».