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Decreto legge 16.09.2024, n. 131

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (G.U. 16.09.2024, n. 217)

Art. 4 - Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia - Procedura d'infrazione n. 2021/4037

1. Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa-contabile e per garantire la piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nonché di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è aumentata di 250 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 61 unità Area Funzionari e 189 unità Area Assistenti. Per le medesime finalità, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 61 unità appartenenti all'Area Funzionari e 189 unità appartenenti all'Area Assistenti, mediante l'espletamento di procedure concorsuali e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per l'anno 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dall'anno 2026. E' altresì autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di euro 1.056.250 per l'anno 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dall'anno 2026 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede quanto a euro 2.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.