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Decreto legge 16.09.2024, n. 131

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (G.U. 16.09.2024, n. 217)

Art. 6 - Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 in materia di controlli su strada - Procedura d'infrazione n. 2022/0231

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, 144, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato ad acquisire, anche tramite la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità, prima della conclusione del controllo su strada, le eventuali prove mancanti a bordo, idonee a documentare l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche. Ciò non pregiudica gli obblighi del conducente di garantire l'uso corretto delle apparecchiature tachigrafiche.».