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Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 03.09.2024

Bando per l'anno scolastico 2024/2025 per l'assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Soggetti beneficiari

Art. 2 -  Spese ammesse al contributo

Art. 3 -  Termini e modalità per la presentazione delle domande

Art. 4 -  Risorse disponibili e rimborso percentuale della spesa

Art. 5 -  Elenco delle istituzioni scolastiche ammesse e modalità di erogazione del contributo

Formula iniziale

Il Capo Dipartimento

Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale", e, in particolare, l'articolo 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalità ad esso riferibili, nonché le modalità di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e, in particolare, l'articolo 1, comma 389, come riformato dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con cui si dispone che "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392";

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 392, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui si dispone che "I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.";

Visto il D.P.C.M. di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito del 24 luglio 2024, registrato presso la Corte dei conti il 12 agosto 2024 al n. 2203, recante i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, previsti dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Visto, in particolare, l'articolo 4 del sopracitato D.P.C.M. del 24 luglio 2024, che prevede che con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è emanato annualmente il bando per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, con indicazione dei termini e delle modalità per l'invio delle domande, i criteri di ammissione, le risorse disponibili, nonché, sulla base delle risorse annualmente disponibili e del numero delle istituzioni scolastiche legittimate a presentare la domanda, l'importo per il quale è assicurato, a ciascuna istituzione scolastica richiedente in possesso dei requisiti prescritti, il rimborso della spesa sostenuta nella misura massima consentita del 90 per cento della stessa;

Visto il D.P.C.M. in data 1°agosto 2024 "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria", in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale si è provveduto al riparto delle risorse del sopracitato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ed è stata destinata al contributo di cui all'articolo 1, comma 389 della legge n. 160 del 2019 la somma di euro 3.000.000,00, in considerazione del numero di domande pervenute per le precedenti annualità in relazione alla potenziale platea dei destinatari della misura;

Accertato, quindi, che per la copertura finanziaria del contributo di cui all'articolo 1, comma 389 della legge n. 160 del 2019 è disponibile, per l'anno 2024, l'importo di euro 3.000.000,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale il Cons. Luigi Fiorentino è stato nominato Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 "Informazione ed editoria", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ravvisata la necessità di emanare il bando, per l'anno scolastico 2024/2025, per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1 del sopracitato D.P.C.M. del 24 luglio 2024 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado;

Dispone

Art. 1 - Soggetti beneficiari

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 ed il 10 febbraio 2025 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.

Art. 2 - Spese ammesse al contributo

1. Sono ammesse al contributo di cui all'articolo 1, le spese sostenute per l'acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e s.m. ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249[1], e dotati della figura del direttore responsabile.

2. Possono essere ammesse al beneficio, le sole spese relative a prodotti editoriali, di cui al comma 1, riconosciuti utili a fini didattici con delibera del Collegio dei docenti.

3. Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:

a) l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;

b) l'acquisto di libri;

c) l'acquisto di servizi di "prestito digitale" di prodotti editoriali;

d) l'acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all'attività amministrativo-gestionale e di segreteria dell'istituzione scolastica.

4. Le spese relative agli abbonamenti di cui al comma 1 devono essere sottoposte alla verifica del Revisore dei conti della scuola.

5. Ai fini del contributo saranno prese in considerazione solo le fatture emesse nel periodo 2 settembre 2024 - 10 febbraio 2025.

Art. 3 - Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. Le istituzioni scolastiche che intendono accedere al contributo per l'anno scolastico 2024/2025 possono presentare la domanda dal 10 dicembre 2024 al 10 marzo 2025. La domanda, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, è indirizzata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e presentata per via telematica secondo le modalità che verranno indicate, con successiva comunicazione, dal Ministero dell'istruzione e del merito.

2. La domanda deve includere, a pena di esclusione, idonea dichiarazione attestante:

a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, nell'ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici;

b) le spese conseguentemente sostenute per l'anno scolastico 2024-2025, nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025, per l'acquisto degli abbonamenti alle testate di cui alla lettera a);

c) l'elenco dei prodotti editoriali acquistati, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale;

d) gli estremi del conto di tesoreria intestato all'istituzione scolastica richiedente con il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato ovvero, nel caso di scuole paritarie, gli estremi del conto corrente bancario (IBAN) con l'indicazione del titolare del conto. Nel caso di scuole paritarie facenti capo ad amministrazioni comunali è necessario indicare gli estremi del conto di tesoreria intestato all'amministrazione cui fa capo l'istituzione scolastica richiedente, nonché il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 4 - Risorse disponibili e rimborso percentuale della spesa

1. Per la copertura degli oneri derivanti dal contributo di cui al presente bando per l'anno 2024 è disponibile l'importo di euro 3.000.000,00.

2. A ciascuna istituzione scolastica richiedente il contributo ed in possesso dei requisiti prescritti, è riconosciuto il rimborso nella percentuale, prevista per legge, del 90 per cento della spesa ammissibile sostenuta.

3. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, in relazione alle istanze ammesse, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Art. 5 - Elenco delle istituzioni scolastiche ammesse e modalità di erogazione del contributo

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l'elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo di cui al presente bando, con il relativo importo spettante a ciascuna istituzione.

2. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

3. I contributi sono erogati mediante bonifici effettuati sui conti di tesoreria, ovvero sui conti correnti bancari nel caso di scuole paritarie, intestati alle istituzioni scolastiche ed indicati nella domanda di ammissione.

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[1] La consultazione del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) può avvenire al seguente link: https://www.agcom.it/elenco-pubblico.