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Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 03.09.2024

Bando per l'anno scolastico 2024/2025 per l'assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Art. 2 - Spese ammesse al contributo

1. Sono ammesse al contributo di cui all'articolo 1, le spese sostenute per l'acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e s.m. ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249[1], e dotati della figura del direttore responsabile.

2. Possono essere ammesse al beneficio, le sole spese relative a prodotti editoriali, di cui al comma 1, riconosciuti utili a fini didattici con delibera del Collegio dei docenti.

3. Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:

a) l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;

b) l'acquisto di libri;

c) l'acquisto di servizi di "prestito digitale" di prodotti editoriali;

d) l'acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all'attività amministrativo-gestionale e di segreteria dell'istituzione scolastica.

4. Le spese relative agli abbonamenti di cui al comma 1 devono essere sottoposte alla verifica del Revisore dei conti della scuola.

5. Ai fini del contributo saranno prese in considerazione solo le fatture emesse nel periodo 2 settembre 2024 - 10 febbraio 2025.