Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 03.09.2024
Formula iniziale
Il Capo Dipartimento
Vista la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale", e, in particolare, l'articolo 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalità ad esso riferibili, nonché le modalità di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e, in particolare, l'articolo 1, comma 389, come riformato dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con cui si dispone che "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392";
Visto, altresì, l'articolo 1, comma 392, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui si dispone che "I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.";
Visto il D.P.C.M. di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito del 24 luglio 2024, registrato presso la Corte dei conti il 12 agosto 2024 al n. 2203, recante i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, previsti dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
Visto, in particolare, l'articolo 4 del sopracitato D.P.C.M. del 24 luglio 2024, che prevede che con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è emanato annualmente il bando per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, con indicazione dei termini e delle modalità per l'invio delle domande, i criteri di ammissione, le risorse disponibili, nonché, sulla base delle risorse annualmente disponibili e del numero delle istituzioni scolastiche legittimate a presentare la domanda, l'importo per il quale è assicurato, a ciascuna istituzione scolastica richiedente in possesso dei requisiti prescritti, il rimborso della spesa sostenuta nella misura massima consentita del 90 per cento della stessa;
Visto il D.P.C.M. in data 1°agosto 2024 "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria", in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale si è provveduto al riparto delle risorse del sopracitato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ed è stata destinata al contributo di cui all'articolo 1, comma 389 della legge n. 160 del 2019 la somma di euro 3.000.000,00, in considerazione del numero di domande pervenute per le precedenti annualità in relazione alla potenziale platea dei destinatari della misura;
Accertato, quindi, che per la copertura finanziaria del contributo di cui all'articolo 1, comma 389 della legge n. 160 del 2019 è disponibile, per l'anno 2024, l'importo di euro 3.000.000,00;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale il Cons. Luigi Fiorentino è stato nominato Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 "Informazione ed editoria", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ravvisata la necessità di emanare il bando, per l'anno scolastico 2024/2025, per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1 del sopracitato D.P.C.M. del 24 luglio 2024 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado;
Dispone