Legge 04.03.2024, n. 25
Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. (G.U. 15.03.2024, n. 63)
1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»;
b) al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma».