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Legge 04.03.2024, n. 25

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. (G.U. 15.03.2024, n. 63)

Art. 6 - Modifica all'articolo 341-bis del codice penale

1. All'articolo 341-bis del Codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».