Legge 04.03.2024, n. 25
Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. (G.U. 15.03.2024, n. 63)
1. All'articolo 61 del Codice penale, dopo il numero 11-octies) è aggiunto il seguente:
«11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni».