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Legge 04.03.2024, n. 25

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. (G.U. 15.03.2024, n. 63)

Art. 4 - Modifica all'articolo 61 del Codice penale

1. All'articolo 61 del Codice penale, dopo il numero 11-octies) è aggiunto il seguente:

«11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni».