Decreto M.I.M. 03.05.2024, n. 83
Quota massima del personale docente, determinata in n. posti, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 .
Art. 1 - Limite massimo dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81
Art. 2 - Deroghe alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81
Art. 3 - Indicatori di status sociale, economico e culturale, di dispersione scolastica e di spopolamento
Art. 5 - Parametri per la costituzione delle classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del residente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81
Art. 6 - Disposizioni finali
Formula iniziale
Il Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca" e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito";
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 10160/21, corredata di allegato (riforma 1.3. Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico, obiettivo 1) "adeguamento del numero degli alunni per classe"), in cui si prevede che il numero di insegnanti sarà fissato allo stesso livello dell'anno scolastico 2020/2021 a fronte del calo demografico e al fine di ridurre il numero degli alunni per classe e migliorare gradualmente il rapporto tra il numero degli alunni e il numero di insegnanti;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l'articolo 47, comma 2, lett. a) e b);
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024" e, in particolare, l'articolo 1, commi da 344 a 347 Visto in particolare l'articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come da ultimo modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai sensi del quale "Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente";
Visto in particolare l'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come da ultimo modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai sensi del quale "Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il 15 luglio 2022: a) sono individuati gli indicatori di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 344; b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al comma 344 per il grado della scuola primaria e per il primo e il secondo grado della scuola secondaria; c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; d) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 335, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga ed è individuato conseguentemente il numero delle predette classi".
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2024, n. 33, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 335 e seguenti, 344 e 345 lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di determinazione dell'organico del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025, con cui, nell'ambito della rimodulazione del fabbisogno di personale docente per l'anno scolastico 2024/25, è determinata anche la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi da istituire in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ripartita per contingenti regionali, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente per l'anno scolastico 2023/24.
Considerato che l'articolo 1, comma 7, del citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prevede, in attuazione dell'articolo 1, comma 345, lett. d), della suddetta legge, che con separato decreto dei medesimi Ministri sarà data attuazione alle lett. a), b) e c), del citato comma 345;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2023, n.74, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 335 e seguenti, 344 e 345 lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di determinazione dell'organico del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024, con cui, nell'ambito della rimodulazione del fabbisogno di personale docente per l'anno scolastico 2023/24, è determinata anche la previsione della quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi da istituire in deroga alle dimensioni individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ripartita per contingenti regionali, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e a invarianza di dotazione organica complessiva vigente per l'anno scolastico 2022/23.
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 aprile 2022, n.90, che, per l'anno scolastico 2022/23, ha lasciato invariata la dotazione organica del personale docente rispetto all'anno scolastico 2021/22, determinata con D.I. 26 luglio 2021, n.229, salvo l'adeguamento dell'organico di diritto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale" e salvo le variazioni in aumento introdotte per i posti per il sostegno dalla legge 30 dicembre 2020, n.178, art.1, comma 960;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione 26 luglio 2021, n.229, relativo alle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22 che ha lasciato invariato il numero complessivo dei posti comuni dell'organico di diritto rispetto all'anno scolastico 2020/21, salvo l'adeguamento dell'organico di diritto a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e salvo le variazioni in aumento introdotte, per i posti per il sostegno e per i posti per il potenziamento, dall'articolo 1, commi 960 e 968, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023", e in particolare l'articolo 1, comma 960, in base al quale "All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente: «366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373»";
Vista l'intesa stipulata il 1° agosto 2019 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e, in particolare, gli articoli 12, comma 1, e 14, comma 1;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 agosto 2016, n.659, relativo all'attuazione dei progetti nazionali nell'ambito dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti i decreti interministeriali del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 581 e n. 625 del 2016 con i quali sono stati determinati l'organico triennale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, i commi 5 e dal 63 al 69 dell'articolo 1 che fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente e in particolare il comma 65, che prevede che il riparto della dotazione organica tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata; che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno sia effettuato in base al numero degli alunni disabili; che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica; che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di istituzioni scolastiche o per progetti di valore nazionale; che in ogni caso il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e che, infine, il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" e, in particolare, l'articolo 64;
Vista la circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2010, n. 2, riguardante indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, con la quale si sancisce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio 2007, n. 41, relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n.16604 dell'11.4.2024;
Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca;
DECRETA
1. Il presente decreto dà attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 344 e 345, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Per l'anno scolastico 2024/25, gli Uffici scolastici regionali sono autorizzati ad istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti della quota massima dell'organico del personale docente determinata, per l'anno scolastico 2024/2025, nella Tabella 2 e nella Tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 febbraio 2024, n. 33, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 335 e seguenti, 344 e 345 lett. d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come da prospetto riprodotto in allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le predette deroghe possono essere autorizzate alle condizioni indicate nelle disposizioni seguenti del presente decreto e, per la scuola secondaria di secondo grado, per la costituzione anche delle classi prime dei nuovi percorsi liceali e delle sperimentazioni dell'offerta formativa tecnologico-professionale.
1. Gli Uffici scolastici regionali individuano le istituzioni scolastiche beneficiarie della deroga da accordare tra quelle che rientrano nei valori di soglia, individuati all'articolo 4, di almeno uno dei quattro indicatori volti a rilevare le condizioni socio-economiche e culturali più svantaggiate, le condizioni di dispersione o di prossimità di dispersione, le condizioni di spopolamento. Per dette istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare la deroga alle dimensioni, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, del numero di alunni per classe, escluse le pluriclassi, secondo quanto indicato nei successivi articoli, distintamente per il grado della scuola primaria, per il primo e per il secondo grado della scuola secondaria.
2. Gli Uffici scolastici regionali possono altresì costituire classi in deroga ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 al fine di garantire la continuità del servizio in aree caratterizzate da particolari condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, o legate a situazioni emergenziali o a particolari condizioni orografiche.
3. Eventuali residui dei contingenti regionali di posti assegnati per l'introduzione dell'educazione motoria, di cui alla Tabella 1 e alla Tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 febbraio 2024, n. 33, di determinazione dell'organico del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025, possono essere utilizzati per le finalità del presente decreto.
4. Le deroghe di cui al presente decreto sono effettuate nei limiti dei contingenti d'organico indicati all'articolo 1 e nell'allegato 1 e nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare situazioni di esubero in alcun grado e ordine di scuola, fermo restando la facoltà degli Uffici scolastici regionali di effettuare rimodulazioni della distribuzione dei posti disponibili sulla base delle effettive esigenze, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di determinazione dell'organico del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 del 26 febbraio 2024, n. 33.
1. Ai fini delle disposizioni indicate negli articoli precedenti:
a) l'indicatore di status sociale, economico e culturale è individuato nell' "ESCS", Economic Social and Cultural Status, sulla base dei dati relativi all'anno scolastico 2022/23. L'indice è standardizzato con media nazionale uguale a 0 e deviazione standard uguale a 1 ed è categorizzato in quattro modalità ordinate su Basso, Medio-basso, Medio-alto, Alto. La categoria "BASSO" individua la condizione socio-economica e culturale più svantaggiata, cui destinare gli interventi del presente decreto.
b) l'indicatore di dispersione scolastica per la scuola primaria è individuato nell'indice di prossimità di dispersione scolastica nella scuola primaria, inteso quale percentuale di allievi frequentanti la classe V della scuola primaria in condizione di fragilità negli apprendimenti cd. "dispersione implicita". L'indice è definito sulla base degli esiti delle prove INVALSI per ciascuno studente. L'indicatore di dispersione implicita di scuola è definito come il rapporto tra il numero degli allievi fragili e il numero totale degli studenti che hanno sostenuto le suddette prove. L'indicatore di dispersione implicita è calcolato sulla base degli studenti che nell'anno scolastico 2022/2023 hanno frequentato la classe V della scuola primaria.
c) l'indicatore della dispersione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado è individuato nell'indice della dispersione scolastica rilevata in corso d'anno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nell'anno scolastico 2022/23. Il tasso di dispersione scolastica è calcolato, a livello di singolo plesso e quindi aggregato per istituzione scolastica principale, sulla base del rapporto tra il numero di alunni che interrompono la frequenza, senza valida motivazione prima del termine dell'anno scolastico, e il totale degli alunni presenti all'inizio dell'anno scolastico.
d) l'indicatore di spopolamento, ai fini del presente decreto, è individuato nel primo quartile della distribuzione delle sedi di direttivo, funzionanti nell'anno scolastico 2023/24, ubicate nei comuni per i quali risulti negativa la variazione percentuale della popolazione residente di età compresa tra 6 e 19 anni, calcolata per l'intervallo temporale 2020-2023.
2. I valori degli indicatori di cui al comma precedente, sono:
a) Per la scuola primaria:
1) i valori dell'indicatore ESCS oscillano da un minimo di -2,50 a un massimo di 1,83; il valore soglia BASSO coincide con -0,24527;
2) i valori dell'indicatore di dispersione implicita vanno da un minimo di 0 a un massimo di 60; il valore soglia è 4,17, coincidente con la percentuale media nazionale;
3) i valori dell'indicatore di spopolamento vanno da un minimo di -26,13 a un massimo di -0,03; il valore soglia è -5,04950.
b) Per la scuola secondaria di primo grado:
1) i valori dell'indicatore ESCS oscillano da un minimo di -1,94 a un massimo di 1,20; il valore soglia BASSO coincide con -0,22574;
2) i valori dell'indicatore di dispersione scolastica in corso d'anno vanno da un minimo di 0 a un massimo di 12,35; il valore soglia è 0,59940;
3) i valori dell'indicatore di spopolamento vanno da un minimo di -26,13 a un massimo di -0,03; il valore soglia è -5,00540.
c) Per la scuola secondaria di secondo grado:
1) i valori dell'indicatore ESCS oscillano da un minimo di -1,52 a un massimo di 1,40; il valore soglia BASSO coincide con -0,36095;
2) i valori dell'indicatore di dispersione scolastica in corso d'anno vanno da un minimo di 0 a un massimo di 32,78; il valore soglia è 1,28206;
3) i valori dell'indicatore di spopolamento vanno da un minimo di -20,69 a un massimo di -0,03; il valore soglia è -4,72864.
1. Nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché nei limiti dei contingenti regionali d'organico di cui all'allegato 1 del presente decreto, per l'anno scolastico 2024/25, i parametri per la costituzione in deroga delle classi, escluse le pluriclassi, da prendere a riferimento per le istituzioni scolastiche che rientrano nei valori di soglia individuati all'articolo 4, sono indicati nelle seguenti disposizioni.
2. Per la scuola primaria, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 25.
3. Per la scuola secondaria di primo grado, possono essere costituite classi con un numero di alunni non superiore a 26.
4. Per la scuola secondaria di secondo grado, possono essere costituite classi con un numero di studenti non superiore a 27.
5. Per le istituzioni scolastiche che rientrano nei valori di soglia dell'indicatore di spopolamento è altresì consentito derogare ai parametri minimi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
6. La Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica fornisce agli Uffici scolastici regionali un elenco delle istituzioni scolastiche, esclusi i CPIA, caratterizzate dai valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di dispersione scolastica e di prossimità di dispersione scolastica, di spopolamento, individuati ai sensi del presente decreto.
1. L'attuazione del presente decreto è affidata agli Uffici scolastici regionali.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica, ai sensi del comma 347.
Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei conti, per il controllo di legittimità, come preVisto dalla vigente normativa.
Allegato 1 -Previsione della quota massima del personale docente, determinata in n. posti, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81
Regione | Previsione posti da destinare alle classi in deroga al dPR 20 marzo 2009, n.81 (articolo 1, comma 345, L. 234/2021) |
---|---|
Abruzzo | 242 |
Basilicata | 66 |
Calabria | 220 |
Campania | 440 |
Emilia Romagna | 703 |
Friuli Venezia Giulia | 110 |
Lazio | 506 |
Liguria | 593 |
Lombardia | 527 |
Marche | 593 |
Molise | 66 |
Piemonte | 330 |
Puglia | 462 |
Sardegna | 22 |
Sicilia | 308 |
Toscana | 484 |
Umbria | 418 |
Veneto | 637 |
Totale | 6.727 |