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Decreto M.I.M. 03.05.2024, n. 83

Quota massima del personale docente, determinata in n. posti, da destinare alle classi costituite in deroga alle dimensioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 .

Art. 2 - Deroghe alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81

1. Gli Uffici scolastici regionali individuano le istituzioni scolastiche beneficiarie della deroga da accordare tra quelle che rientrano nei valori di soglia, individuati all'articolo 4, di almeno uno dei quattro indicatori volti a rilevare le condizioni socio-economiche e culturali più svantaggiate, le condizioni di dispersione o di prossimità di dispersione, le condizioni di spopolamento. Per dette istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali potranno autorizzare la deroga alle dimensioni, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, del numero di alunni per classe, escluse le pluriclassi, secondo quanto indicato nei successivi articoli, distintamente per il grado della scuola primaria, per il primo e per il secondo grado della scuola secondaria.

2. Gli Uffici scolastici regionali possono altresì costituire classi in deroga ai parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 al fine di garantire la continuità del servizio in aree caratterizzate da particolari condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, o legate a situazioni emergenziali o a particolari condizioni orografiche.

3. Eventuali residui dei contingenti regionali di posti assegnati per l'introduzione dell'educazione motoria, di cui alla Tabella 1 e alla Tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 febbraio 2024, n. 33, di determinazione dell'organico del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025, possono essere utilizzati per le finalità del presente decreto.

4. Le deroghe di cui al presente decreto sono effettuate nei limiti dei contingenti d'organico indicati all'articolo 1 e nell'allegato 1 e nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare situazioni di esubero in alcun grado e ordine di scuola, fermo restando la facoltà degli Uffici scolastici regionali di effettuare rimodulazioni della distribuzione dei posti disponibili sulla base delle effettive esigenze, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di determinazione dell'organico del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 del 26 febbraio 2024, n. 33.