Decreto M.I.M. 12.06.2024, n. 109
1. Ai sensi dell'articolo 422, comma 1, del Testo unico, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, fermo restando quanto previsto al periodo successivo, dispongono di 210 punti, di cui: a) 70 punti per la prima prova scritta; b) 70 punti per la seconda prova scritta; c) 60 punti per la prova orale; d) 10 punti per i titoli. I titoli sono valutati, di norma, dalla commissione esaminatrice originaria, ferma restando la possibilità di attribuire tale valutazione anche alle sottocommissioni, ove nominate.
2. La commissione esaminatrice, nonché, ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono a ciascuna risposta ai sette quesiti della prima prova scritta un punteggio compreso tra 0 e 10 punti. Il punteggio complessivo della prima prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione alle risposte a ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 49 punti superano la prima prova scritta.
3. Alla seconda prova scritta la commissione esaminatrice nonché, ove nominate, le sottocommissioni attribuiscono un punteggio compreso tra 0 punti e 70 punti. I candidati che ottengono un punteggio pari o superiore a 49 punti superano la seconda prova scritta.
4. I candidati che superano le prove scritte ai sensi dei commi 2 e 3 sono ammessi alla prova orale.
5. Nell'ambito della prova orale la commissione esaminatrice nonché le sottocommissioni, ove nominate, attribuiscono il punteggio nel limite massimo di 60 punti, nel seguente modo:
a) da un minimo di 0 punti a un massimo di 7 punti per ciascuno dei quesiti di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a);
b) da un minimo di 0 punti a un massimo di 5 punti per il quesito di cui all'articolo 9, comma 6, lettera b);
c) da un minimo di 0 punti a un massimo di 4 punti per l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera c);
d) da un minimo di 0 punti a un massimo di 2 punti per l'accertamento di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d).
6. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti ai sensi del comma 5. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 42 punti superano la prova orale.
7. Ai sensi dell'articolo 422, comma 7, del Testo unico, la commissione esaminatrice, fermo restando quanto previsto al comma 1, determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del d.P.R.
8. Ai sensi del comma 7, sono valutati esclusivamente i titoli di cui all'allegato D) al presente regolamento, posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e dichiarati nella predetta domanda nelle modalità definite nel citato allegato D) e nel bando.
9. Ai sensi dell'articolo 423, comma 2, del Testo unico, il punteggio finale ai fini della graduatoria di merito di cui all'articolo 15 è dato dalla somma dei seguenti punteggi: 1) punteggio conseguito nella prima prova scritta; 2) punteggio conseguito nella seconda prova scritta; 3) punteggio conseguito nella prova orale; 4) punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.