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Decreto M.I.M. 12.06.2024, n. 109

Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 420, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 06.08.2024, n. 183)

Art. 11 - Predisposizione della prova preselettiva e delle prove scritte e orali

1. La predisposizione dei quesiti della prova preselettiva avviene in uno dei seguenti modi:

a) il Ministero può demandare a soggetti esterni, sulla base delle risorse disponibili, la predisposizione dei quesiti da cui si estraggono a sorte quelli da somministrare il giorno o i giorni di svolgimento della prova preselettiva;

b) predisposizione dei quesiti da parte di un Comitato tecnico-scientifico, nominato per ogni tornata concorsuale dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero con proprio decreto. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono scelti tra i dirigenti di ruolo del Ministero nonché tra altre professionalità individuate nel predetto decreto anche nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b). Al Comitato tecnico-scientifico sono eventualmente aggregati componenti esperti per la definizione dei quesiti di cui all'allegato A) del presente regolamento. Al tal fine, il Comitato tecnico-scientifico predispone i quesiti, nel numero definito dal predetto decreto del dirigente generale o anche con atti successivi, da cui si estraggono a sorte i quesiti da somministrare il giorno o i giorni dello svolgimento della prova preselettiva.

2. Il bando definisce l'eventuale modalità di validazione dei quesiti della prova preselettiva nel caso in cui questi siano stati predisposti ai sensi del comma 1, lettera a), e può attribuire tale funzione di validazione alla commissione esaminatrice unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, ovvero al Comitato tecnico-scientifico.

3. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico e ai relativi membri aggregati non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza, comunque denominati, ad eccezione dei rimborsi spese, ove spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione.

4. La commissione esaminatrice, unitamente alle sottocommissioni, ove nominate, ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R., prepara tre tracce per ciascuna delle prove scritte come disciplinate dal presente regolamento. Le tracce sono segrete, elaborate, ove possibile, con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

5. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del d.P.R., i quesiti e gli ulteriori accertamenti sono predisposti, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, in numero triplo rispetto al numero dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle modalità indicate dal presente articolo. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.