Decreto M.I.M. 12.06.2024, n. 109
1. La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, il possesso delle conoscenze negli ambiti indicati al comma 3, il livello delle competenze di cui al comma 4 nonché il livello di conoscenza e le capacità ai sensi di quanto previsto al comma 5.
2. La prova orale consiste in quesiti volti ad accertare sia la preparazione culturale dei candidati sulle materie di cui al comma 3 sia il possesso delle competenze di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Le modalità di svolgimento e le materie oggetto della prova orale di cui ai commi 1 e 2 sono indicate nell'allegato C) al presente regolamento e la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, formulano i quesiti previsti nell'allegato C) nelle modalità ivi indicate, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.
4. Nel corso della prova orale è altresì somministrato un quesito di tipo situazionale volto a valutare le competenze di cui all'articolo 7, comma 2, come indicato nell'allegato C) al presente regolamento.
5. Nel corso della prova orale sono accertati inoltre, come indicato nell'allegato C):
a) il livello di conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento;
b) il livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali nonché le capacità di utilizzo degli strumenti informatici di più comune impiego.
6. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, predispongono autonomamente, ai fini dello svolgimento della prova orale da parte di ciascun candidato, una batteria di quesiti, anche contenuti in un unico documento, secondo quanto previsto nell'allegato C) al presente regolamento, ossia:
a) i sette quesiti da definire all'interno degli ambiti descritti nell'allegato C);
b) il quesito di cui al comma 4;
c) l'accertamento di cui al comma 5, lettera a);
d) l'accertamento di cui al comma 5, lettera b).
7. Nella definizione dei quesiti di cui ai commi 3 e 4 e degli accertamenti di cui al comma 5, la commissione esaminatrice e le sottocommissioni, ove nominate, assicurano il medesimo grado di selettività della prova, secondo le modalità indicate nell'allegato C). I quesiti sono predisposti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 del d.P.R.
8. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall'articolo 10, comma 6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 7, comma 7, del d.P.R., la mancata presentazione alla prova orale comporta l'esclusione dal concorso.