Delibera A.N.A.C. 12.07.2023, n. 301
Capo III - Procedimento sanzionatorio a seguito di comunicazioni di presunte ritorsioni
1. Acquisita la comunicazione di possibili ritorsioni, l'Ufficio procede al relativo esame preliminare al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
2. La comunicazione deve indicare a pena di inammissibilità:
a la denominazione e i recapiti completi dell'interessato nonché, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata che l'Autorità utilizzerà per eventuali comunicazioni;
b l'autore della presunta ritorsione;
c i fatti all'origine della comunicazione;
d i documenti a sostegno della comunicazione.
Qualora, in presenza di motivate ragioni, le comunicazioni superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni presentate.
3. La comunicazione è considerata inammissibile ed è archiviata dal Dirigente per i seguenti motivi:
a manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
b manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri sanzionatori dell'Autorità;
c finalità palesemente emulativa;
d accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
e produzione di sola documentazione in assenza della comunicazione;
f mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della comunicazione ai sensi del comma 2.
4. Laddove sia necessario acquisire informazioni, chiarimenti o documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione, l'Ufficio può convocare in audizione i soggetti che ne sono in possesso ovvero inviare loro una richiesta di integrazione documentale con assegnazione di un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale va fornito riscontro. In tal caso, in virtù del principio di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, la produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente dilazionata, può comportare l'archiviazione ai sensi del comma 3.
5. Effettuata l'audizione o, comunque, acquisita la documentazione necessaria e completa ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per le integrazioni documentali di cui al comma 4, l'Ufficio, entro il termine di 90 giorni, valuta gli elementi a disposizione e procede:
a all'archiviazione della comunicazione ai sensi del comma 3;
b all'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 10 ovvero ai sensi dell'art. 16.
6. Su proposta dell'Ufficio e in presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie, o in caso di estensione soggettiva od oggettiva della vicenda oggetto di valutazione, il Dirigente può prorogare il termine di 90 giorni di cui al comma 5, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. Il responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione.
7. L'Ufficio trasmette al Consiglio trimestralmente l'elenco delle comunicazioni di presunte ritorsioni valutate inammissibili.