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Delibera A.N.A.C. 12.07.2023, n. 301

Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Capo III - Procedimento sanzionatorio a seguito di comunicazioni di presunte ritorsioni

Art. 10 - Avvio del procedimento relativo alle comunicazioni di presunte ritorsioni adottate nei confronti del whistleblower

1. La contestazione dell'addebito è effettuata dal Dirigente mediante comunicazione di avvio del procedimento ed è inviata alla persona fisica individuata come presunto responsabile e al whistleblower.

2. Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicati:

a l'oggetto del procedimento;

b la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento;

c il termine non superiore a 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla comunicazione di avvio del procedimento, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento;

d il responsabile del procedimento;

e l'Ufficio a cui rivolgere istanza di accesso agli atti;

f la facoltà di chiedere l'audizione e di presentare memorie, deduzioni scritte e documenti nel termine appositamente indicato;

g la casella di posta elettronica certificata PEC, da utilizzare per ogni comunicazione all'Autorità relativa al procedimento sanzionatorio e l'invito a comunicare, con il primo atto utile, l'indirizzo PEC presso il quale il presunto responsabile intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento.

3. A seguito dell'avvio del procedimento, l'eventuale comunicazione di presunte ritorsioni, ulteriori e diverse da quelle originariamente indicate, è ammessa nel solo caso in cui queste si siano verificate successivamente alla contestazione degli addebiti. In tal caso l'Ufficio, per la trattazione in contraddittorio di quanto ulteriormente comunicato, assegna ai presunti responsabili un termine non superiore a 30 giorni per controdedurre.