Delibera A.N.A.C. 12.07.2023, n. 301
Capo II - Il procedimento di gestione delle segnalazioni esterne
1. Acquisita la segnalazione esterna mediante i canali appositamente predisposti, l'Ufficio procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data della sua acquisizione, salvo l'espressa dichiarazione formulata dalla persona segnalante di non voler ricevere detto avviso ovvero salvo il caso in cui si ritenga che l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.
2. L'Ufficio procede all'esame preliminare della segnalazione esterna al fine di verificare la sussistenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023. All'esito di tale esame, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, il Dirigente archivia la segnalazione poiché improcedibile.
3. Nel caso in cui la segnalazione esterna risulti procedibile ai sensi del comma 2, l'Ufficio procede a valutarne l'ammissibilità. Nella segnalazione devono essere indicati a pena di inammissibilità:
- la denominazione e i recapiti del whistleblower nonché, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui l'Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni;
- i fatti oggetto di segnalazione e l'Amministrazione o Ente in cui essi sono avvenuti;
- l'Amministrazione o l'Ente nel cui contesto lavorativo opera il whistleblower e il profilo professionale da quest'ultimo rivestito;
- la descrizione sintetica delle modalità con cui il whistleblower è venuto a conoscenza dei fatti segnalati.
4. La segnalazione esterna è considerata inammissibile ed è archiviata dal Dirigente per i seguenti motivi:
a manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a, del d.lgs. n. 24/2023;
b manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione esterna con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
c manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
d accertato contenuto generico della segnalazione esterna, tale cioè da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione esterna corredata da documentazione non appropriata, inconferente o comunque tale da rendere incomprensibile il contenuto stesso della segnalazione;
e produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione esterna;
f mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione esterna indicati dal comma 3;
g sussistenza di violazioni di lieve entità.
5. L'Ufficio dà corretto seguito alle segnalazioni esterne ricevute attraverso le seguenti attività:
a fuori dai casi di inammissibilità, l'Ufficio trasmette la segnalazione esterna e la documentazione allegata agli uffici di vigilanza dell'Autorità competenti per materia. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi dei rispettivi regolamenti di vigilanza, delle linee guida adottate dall'Autorità in materia nonché nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante e di tutte le informazioni acquisite, comunicando all'Ufficio le relative valutazioni rispetto alla fattispecie esaminata;
b qualora la segnalazione esterna abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'Ufficio procede alla archiviazione della stessa in quanto inammissibile per manifesta incompetenza dell'ANAC e ne dispone l'immediata trasmissione, con nota a firma del Presidente dell'Autorità, alla competente Autorità giudiziaria. A tal fine il whistleblower è preventivamente avvisato, attraverso l'informativa presente nella piattaforma informatica, o con un apposito comunicato per i segnalanti che non utilizzano la piattaforma, della possibile trasmissione all'Autorità giudiziaria della segnalazione ricevuta dall' ANAC;
c qualora la segnalazione esterna abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento dell'ANAC, l'Ufficio ne dispone l'archiviazione per inammissibilità trasmettendola all'autorità amministrativa, all'istituzione, all'organo o organismo dell'Unione europea di volta in volta competente.
6. In ogni caso, l'Ufficio entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento, comunica al segnalante:
- l'archiviazione predisposta o che intende predisporre;
- la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che intende effettuare;
- l'attività già svolta dall'Ufficio di vigilanza competente interno all'Autorità o l'attività che quest'ultimo intende svolgere.
7. Laddove nei termini di cui al precedente comma l'Ufficio non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione, ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso comunica alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione, che può consistere nell'archiviazione, nelle risultanze istruttorie dell'Ufficio di vigilanza competente o nella trasmissione alle Autorità competenti.
8. L'Ufficio trasmette al Consiglio, trimestralmente, l'elenco delle segnalazioni esterne valutate improcedibili, inammissibili nonché l'elenco delle segnalazioni di cui al comma 5.
9. In caso di segnalazioni di illeciti che riguardano i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, l'Autorità non procede alla loro gestione. Resta fermo che laddove gli illeciti segnalati rilevino sotto il profilo penale o erariale, le segnalazioni sono trasmesse direttamente dall'ANAC alle Autorità giudiziarie competenti. Il soggetto che riceve le segnalazioni è responsabile dei dati in esse contenuti e del loro trattamento.