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Decreto Dipartimento per l'informazione e l'editoria 14.07.2023

Bando per l'anno 2023 per l'assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

Art. 2 -  Termini e modalità per la presentazione delle domande

Art. 3 -  Spese ammissibili

Art. 4 -  Risorse disponibili e rimborso percentuale della spesa

Art. 5 -  Elenco delle istituzioni scolastiche ammesse e modalità di erogazione del contributo

Formula iniziale

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale", ed in particolare l'articolo 1, concernente le fonti di alimentazione, le finalità ad esso riferibili, nonché le modalità di ripartizione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ed in particolare l'articolo 1, comma 389, con cui si dispone che "A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392";

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 392, della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160, con cui si dispone che "I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa";

VISTO il D.P.C.M. 4 maggio 2020, recante le Disposizioni applicative e criteri per l'accesso ai contributi previsti a favore delle istituzioni scolastiche e degli studenti, dall'articolo 1, commi 389, 390, 391 e 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del sopracitato D.P.C.M. 4 maggio 2020, che prevede che con decreti del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono emanati annualmente i bandi per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 1 e 4 del medesimo decreto, con indicazione dei termini e delle modalità per l'invio delle domande, i criteri di ammissione, le risorse disponibili, nonché, sulla base delle risorse annualmente disponibili e del numero delle istituzioni scolastiche legittimate a presentare la domanda, l'importo per il quale è assicurato, a ciascuna istituzione scolastica richiedente in possesso dei requisiti prescritti, il rimborso della spesa sostenuta nella misura massima consentita del 90 per cento della stessa;

VISTO il D.P.C.M. 28 giugno 2023 "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria", in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale si è provveduto al riparto delle risorse del sopracitato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ed è stata destinata al contributo di cui all'articolo 1, comma 389 della legge n. 160 del 2019 la somma di euro 2.000.000,00, in considerazione del numero di domande pervenute per le precedenti annualità in relazione alla potenziale platea dei destinatari della misura;

ACCERTATO, quindi, che per la copertura finanziaria del contributo di cui all'articolo 1, comma 389 della legge n. 160 del 2019 è disponibile, per l'anno 2023, l'importo di euro 2.000.000,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 2022 al n. 3003, con il quale il Cons. Luigi Fiorentino è stato nominato Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità

n. 9 "Informazione ed editoria", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RAVVISATA la necessità di emanare il bando, per l'anno 2023, per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1 del

D.P.C.M. 4 maggio 2020 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado;

DISPONE

 

Art. 1 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che nell'anno 2023 acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono accedere ad un contributo fino al 90 per cento della spesa.

2. Costituisce requisito di ammissione la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell'ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.

Art. 2 - Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. Le istituzioni scolastiche che intendono accedere al contributo per l'anno 2023 possono presentare la domanda dal 16 ottobre 2023 al 16 gennaio 2024. La domanda, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, è indirizzata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e presentata secondo le modalità che verranno indicate, con successiva comunicazione, dalla Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

2. La domanda include, a pena di esclusione, idonea dichiarazione attestante:

a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, nell'ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici;

b) le spese sostenute nell'anno 2023 per l'acquisto degli abbonamenti;

c) l'elenco dei prodotti editoriali acquistati pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale;

d) gli estremi del conto di tesoreria intestato all'istituzione scolastica richiedente, nonché il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato ovvero, nel caso di scuole paritarie, gli estremi del conto corrente bancario (IBAN) l'indicazione del titolare del conto. Nel caso di scuole paritarie facenti capo ad amministrazioni comunali è necessario indicare gli estremi del conto di tesoreria intestato all'Amministrazione cui fa capo l'istituzione scolastica richiedente, nonché il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 3 - Spese ammissibili

1. Sono ammesse al contributo le spese per l'acquisto di abbonamenti a testate giornalistiche, periodici, riviste di settore e specializzate, edite sia in formato cartaceo che digitale, che siano iscritte presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ovvero al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 2491, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono ammessi più abbonamenti alla medesima testata.

2. Le spese relative ai suddetti abbonamenti indicate nella domanda devono essere sottoposte alla verifica del Revisore dei conti della scuola; non saranno prese in considerazione ai fini del contributo fatture emesse in periodi diversi dall'anno 2023.

3. Non rientrano tra le spese ammissibili, quelle riferite a:

a) quotidiani nazionali e locali;

b) riviste e periodici acquistati con finalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, Capo I, del D.P.C.M. 4 maggio 2020 (ad es. riviste per la gestione delle segreterie scolastiche);

c) acquisto di libri;

d) giornali o riviste pubblicati all'estero (ovvero il cui editore non sia rintracciabile all'interno del Registro degli operatori di comunicazione (ROC);

e) servizi di "prestito digitale" di prodotti editoriali.

Art. 4 - Risorse disponibili e rimborso percentuale della spesa

1. Per la copertura degli oneri derivanti dal contributo di cui al presente bando per l'anno 2023 è disponibile l'importo di euro 2.000.000,00.

2. A ciascuna istituzione scolastica richiedente il contributo ed in possesso dei requisiti prescritti, è riconosciuto il rimborso nella percentuale, prevista per legge, del 90 per cento della spesa sostenuta, ove la spesa sostenuta e dichiarata rientri nel limite di euro 900,00. Qualora la spesa sostenuta e dichiarata sia di ammontare superiore ad euro 900,00, il contributo è riconosciuto per un importo pari al 90 per cento di euro 900,00 integrato, in presenza di eventuali risorse residue, della quota risultante dalla ripartizione proporzionale delle risorse residue tra tutti i soggetti che hanno richiesto importi superiori ad euro 900,00. In tal caso l'elenco di cui all'articolo 5 del presente bando è formato tenendo conto dell'esito della ripartizione proporzionale.

3. L'importo attribuibile a ciascuna istituzione scolastica non può comunque essere superiore al 90 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto degli abbonamenti.

Art. 5 - Elenco delle istituzioni scolastiche ammesse e modalità di erogazione del contributo

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l'elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo di cui al presente bando, con il relativo importo spettante a ciascuna istituzione.

2. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

3. I contributi sono erogati, dopo la validazione del decreto di cui al comma 2 da parte degli Organi di controllo amministrativo-contabile, mediante bonifici effettuati sui conti di tesoreria, ovvero sui conti correnti bancari nel caso di scuole paritarie, intestati alle istituzioni scolastiche ed indicati nella domanda di ammissione.

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[1] La consultazione del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) può avvenire al seguente link: https://www.agcom.it/elenco-pubblico