Decreto Dipartimento per l'informazione e l'editoria 14.07.2023
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a formare l'elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo di cui al presente bando, con il relativo importo spettante a ciascuna istituzione.
2. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato, con la dovuta evidenza, sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
3. I contributi sono erogati, dopo la validazione del decreto di cui al comma 2 da parte degli Organi di controllo amministrativo-contabile, mediante bonifici effettuati sui conti di tesoreria, ovvero sui conti correnti bancari nel caso di scuole paritarie, intestati alle istituzioni scolastiche ed indicati nella domanda di ammissione.
-----
[1] La consultazione del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) può avvenire al seguente link: https://www.agcom.it/elenco-pubblico