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Decreto Dipartimento per l'informazione e l'editoria 14.07.2023

Bando per l'anno 2023 per l'assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Art. 3 - Spese ammissibili

1. Sono ammesse al contributo le spese per l'acquisto di abbonamenti a testate giornalistiche, periodici, riviste di settore e specializzate, edite sia in formato cartaceo che digitale, che siano iscritte presso il competente Tribunale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ovvero al Registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 2491, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono ammessi più abbonamenti alla medesima testata.

2. Le spese relative ai suddetti abbonamenti indicate nella domanda devono essere sottoposte alla verifica del Revisore dei conti della scuola; non saranno prese in considerazione ai fini del contributo fatture emesse in periodi diversi dall'anno 2023.

3. Non rientrano tra le spese ammissibili, quelle riferite a:

a) quotidiani nazionali e locali;

b) riviste e periodici acquistati con finalità diverse da quelle indicate all'articolo 3, Capo I, del D.P.C.M. 4 maggio 2020 (ad es. riviste per la gestione delle segreterie scolastiche);

c) acquisto di libri;

d) giornali o riviste pubblicati all'estero (ovvero il cui editore non sia rintracciabile all'interno del Registro degli operatori di comunicazione (ROC);

e) servizi di "prestito digitale" di prodotti editoriali.