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Decreto M.I.M. 28.07.2023, n. 151

Immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell'art.1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Ripartizione del contingente

Art. 2 -  Assunzione del personale

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'articolo 1-bis, che, ai commi 1 e 2, autorizza il Ministro dell'istruzione e del merito a bandire, entro l'anno 2023, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso ordinario e, contestualmente, una procedura straordinaria; che al comma 3 prevede che «Nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado», infine, al comma 4, dispone che «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", ed in particolare l'articolo 39, comma 3-bis;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal Decreto- legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VIST1 gli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione deidati (di seguito "Regolamento");

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012";

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione 2 agosto 2022, n. 205;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, concernente l'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

Considerato che il numero complessivo dei posti vacanti e disponibili, risultanti al sistema informativo, per l'insegnamento della religione cattolica, rispetto al 70% della dotazione organica, per l'anno scolastico 2023/2024 è pari a 3.597 unità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e a 3.716 unità nella scuola secondaria di I e II grado, per un totale di 7.313 posti vacanti e che il numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2023 risulta pari a n. 419 unità;

Vista la richiesta al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro per la Pubblica Amministrazione, formulata con nota prot. n. 84161 del 12 giugno 2023, di autorizzazione alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2023/2024 di 419 unità di personale per l'insegnamento della religione cattolica;

Considerato che il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. n. 30087 del 14 luglio 2023, ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti corrispondente al numero di cessazioni registrate per l'anno scolastico 2023/24, pari a n. 419;

Ritenuto prioritario avviare con celerità le operazioni tecniche di immissione in ruolo, stante l'urgenza di assicurare un tempestivo e regolare avvio dell'anno scolastico 2023/2024;

Informate le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Art. 1 - Ripartizione del contingente

1. Nelle more dell'espletamento del concorso e della procedura straordinaria da bandire ai sensi dell'articolo 1-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per l'anno scolastico 2023/2024 le immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica continuano a essere effettuate mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado.

2. Il contingente complessivo di n. 419 assunzioni a tempo indeterminato, corrispondente al numero delle cessazioni registrate per l'anno scolastico 2023/2024 ed autorizzato come in premessa, è ripartito, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, in contingenti regionali, tenuto conto dei posti disponibili in organico per l'anno scolastico 2023/2024 e della consistenza delle graduatorie dei concorsi riservati banditi con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004.

3. Ogni contingente regionale è ripartito in due distinti contingenti corrispondenti ai due ruoli regionali previsti dall'articolo 1 della legge 18 luglio 2003, n.186.

Art. 2 - Assunzione del personale

1. Nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica è definito dal competente Direttore dell'ufficio scolastico regionale, a livello di ciascuna diocesi.

2. Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, corrispondenti ai due distinti ruoli previsti dall'articolo 1 della legge 18 luglio 2003, n.186.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale invierà all'Ordinario diocesano competente per territorio i nominativi in ordine alfabetico di coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria, attingendo dall'elenco degli idonei, per l'assunzione a tempo indeterminato, al fine di verificare il possesso dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica.

4. Acquisita la comunicazione relativa alla verifica dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente per territorio, si procederà all'intesa con il medesimo Ordinario diocesano sull'assunzione di ciascun insegnante e alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

5. Le assunzioni in ruolo si effettuano esclusivamente sui posti che risultano vacanti e disponibili in organico di diritto di ciascuno dei due ruoli.

6. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'articolo 3 e all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

7. Al personale assunto a tempo indeterminato è assegnata una sede provvisoria condizionatamente al superamento, con esito positivo, dell'anno di prova.

8. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate; degli esiti dell'individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all'albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Alleato - Tabella contingente IRC 2023/24

Scuola dell'infanzia e primaria Scuola secondaria di I e II grado TOTALE COMPLESSIVO
Regione Totale Posti Infanzia & Primaria Disponibilità Cessazioni Consistenza Graduatoria Infanzia Primaria Contingente infanzia e primaria Totale Posti Secondaria I e II grado Disponiblità Cessazioni Consistenza Graduatoria Secondaria Contingente secondaria
Abruzzo 313 55 7 0 0 242 68 6 0 0
Basilicata 139 16 5 12 12 127 14 0 18 14
Calabria 549 15 14 144 15 431 93 16 3 3
Campania 1.566 18 31 403 18 1.331 319 40 62 62
Emilia Romagna 799 404 8 0 0 771 360 10 0 0
Friuli 259 64 2 0 0 221 80 6 0 0
Lazio 1.247 224 10 0 0 1.045 399 16 0 0
Liguria 283 115 3 0 0 243 107 4 0 0
Lombardia 2.013 806 18 0 0 1.632 694 35 0 0
Marche 348 169 0 0 0 286 103 7 0 0
Molise 74 27 2 0 0 60 3 0 0 0
Piemonte 915 389 3 0 0 749 259 12 0 0
Puglia 953 284 14 0 0 818 253 28 0 0
Sardegna 364 55 5 1 1 329 116 5 4 4
Sicilia 1.354 296 25 0 0 1.024 232 35 0 0
Toscana 752 276 5 0 0 667 266 17 0 0
Umbria 211 81 3 0 0 164 54 6 0 0
Veneto 1.003 303 3 0 0 846 296 18 0 0
Totale complessivo 13.142 3.597 158 560 46 10.986 3.716 261 87 83