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Decreto M.I.M. 28.07.2023, n. 151

Immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica ai sensi dell'art.1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Art. 2 - Assunzione del personale

1. Nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica è definito dal competente Direttore dell'ufficio scolastico regionale, a livello di ciascuna diocesi.

2. Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, corrispondenti ai due distinti ruoli previsti dall'articolo 1 della legge 18 luglio 2003, n.186.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale invierà all'Ordinario diocesano competente per territorio i nominativi in ordine alfabetico di coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria, attingendo dall'elenco degli idonei, per l'assunzione a tempo indeterminato, al fine di verificare il possesso dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica.

4. Acquisita la comunicazione relativa alla verifica dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente per territorio, si procederà all'intesa con il medesimo Ordinario diocesano sull'assunzione di ciascun insegnante e alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

5. Le assunzioni in ruolo si effettuano esclusivamente sui posti che risultano vacanti e disponibili in organico di diritto di ciascuno dei due ruoli.

6. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'articolo 3 e all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

7. Al personale assunto a tempo indeterminato è assegnata una sede provvisoria condizionatamente al superamento, con esito positivo, dell'anno di prova.

8. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate; degli esiti dell'individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici all'albo on line, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.