Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270
1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che non appaiono riferibili a un soggetto, ovvero non consentono di individuarlo con certezza.
2. Le segnalazioni anonime sono archiviate dal dirigente.
3. Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell'ufficio nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il dirigente dell'ufficio può altresì proporre al Consiglio di avviare un autonomo procedimento di vigilanza.