Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270
1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza della segnalazione;
b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
c) richieste genericamente riferite ad interi ambiti dell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti;
d) manifesta incompetenza dell'Autorità su questioni non afferenti alla materia dei contratti pubblici;
e) finalità palesemente emulativa della segnalazione;
f) segnalazioni per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale.
2. Il dirigente definisce, inoltre, le segnalazioni che, in applicazione dei criteri indicati all'art. 4, co. 4, non diano luogo all'avvio di un procedimento di vigilanza. Le segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque valutate al fine di individuare eventuali disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici e rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità di cui all'art. 222, comma 3, lettere c) ed e) del codice.
3. Il dirigente invia bimestralmente al Consiglio il prospetto riassuntivo delle segnalazioni definite con archiviazione ai sensi del comma 1, con l'indicazione delle relative sintetiche motivazioni, nonché il prospetto delle segnalazioni di cui al comma 2. Tali prospetti, previa presa d'atto del Consiglio, sono pubblicati nel sito dell'Autorità nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Tale pubblicazione è da intendersi quale informativa rivolta agli esponenti, salvo il caso in cui gli stessi facciano espressa richiesta scritta di ricevere apposita comunicazione.