Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270
1. Le segnalazioni di terzi di cui all'art. 4, comma 4, sono presentate attraverso la compilazione del Modulo Unico Informatizzato disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità, che costituisce il canale esclusivo di segnalazione.
2. Il Modulo Unico Informatizzato deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio, corredato dalla eventuale documentazione allegata e accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il segnalante, inoltre, deve indicare un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, per poter ricevere le comunicazioni dell'Autorità.
3. Le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati nell'art. 4, comma 3 sono ordinariamente presentante secondo le modalità indicate dall'art. 25 del presente Regolamento.