Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270
1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell'attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio, il dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato alla formale proposta di delibera di cui all'art. 18, comma 2, lettera b), può predisporre una comunicazione di risultanze istruttorie (CRI) entro il termine di120 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, o, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, fatta salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17.
2. La CRI è sottoposta alla preventiva approvazione del Consiglio.
3. La CRI è trasmessa alla stazione appaltante o all'ente concedente e ai controinteressati. Entro un termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni in essa contenute.
4. La CRI può essere effettuata mediante forme di pubblicità di volta in volta stabilite.
5. Il dirigente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato ai soggetti interessati per fornire riscontro alla CRI, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17, sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera nella quale sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorità, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 18, comma 2, lettera b).
6. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella CRI ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Tale nota può concludere, anche in parte, il procedimento.
7. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 6.