Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270
1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell'art. 19, entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o, per la vigilanza d'ufficio, dalla data di perfezionamento dell'atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, salva l'applicazione della sospensione di cui all'articolo 17, sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera o di atto di conclusione a firma del Presidente nei quali sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Autorità, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto della volontà della stazione appaltante o dell'ente concedente di adottare gli atti di cui all'art. 18, comma 4, e all'art. 19, comma 6, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio o atto di conclusione a firma del Presidente ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 20, di uno dei seguenti atti:
a. atto con il quale l'Autorità registra che la stazione appaltante o l'ente concedente ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;
b. accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell'esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti interessati, a rimuovere le illegittimità o irregolarità riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimità e irregolarità.
3. Con riferimento alle violazioni accertate, ai sensi dell'art. 222, co. 3, lett. a) del codice e nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, conformemente al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.
4. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Tale nota può concludere, anche in parte, il procedimento.
5. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza trimestrale, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 4.