Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270
1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non può eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi:
a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre Amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;
b) ispezioni disposte ai sensi dell'art. 16; in tal caso i termini del procedimento possono essere sospesi per una durata che non può eccedere i 90 giorni;
c) acquisizione di autorizzazione del Consiglio o di pareri da altri uffici dell'Autorità, da altre Amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.
2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.
3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.
4. I termini sono altresì sospesi nei casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, fino alla conoscenza dell'esito dei procedimenti stessi.
5. I termini si intendono altresì sospesi nei casi di ritardo o mancata risposta alle richieste di informazioni e documenti formulate ai sensi degli articoli 12 e 19 fino all'acquisizione degli elementi documentali richiesti. L'istruttoria può essere comunque conclusa prescindendo dalle informazioni e dai documenti richiesti non pervenuti nel termine.
6. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.