Delibera ANAC 20.06.2023, n. 270
1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi:
a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;
b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.
2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento, che può sostituire la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12 entro il termine di 180 giorni.
3. Nei casi di particolare rilevanza o tenuto conto della peculiarità della fattispecie, nonché in tutti i casi in cui si ritiene opportuna la pubblicazione del pronunciamento sul sito istituzionale dell'Autorità anche in considerazione della relativa valenza generale, gli atti di conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio e vengono adottati sotto forma di atto a firma del Presidente.
4. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa trimestralmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.