Delibera ANAC 20.06.2023, n. 265
4.1 Ai sensi dell'articolo 186 comma 3, per le concessioni di soli servizi o per quelle in cui, essendo state completate le opere, residui la sola gestione, le parti verificano l'eventuale indivisibilità delle prestazioni.
4.2 Qualora sussista tale condizione, il concessionario si limita a corrispondere all'ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5% ed il massimo del 10% degli utili previsti dal Piano economico-finanziario.
4.3 Nella determinazione della predetta percentuale, l'Ente concedente può tener conto dei criteri indicati nei paragrafi da 3.1 a 3.10.