Delibera ANAC 20.06.2023, n. 265
5.1 L'obbligo di esternalizzazione può ritenersi assolto solo se la quota di prestazioni, determinata sulla base dei criteri definiti nel precedente paragrafo, sia eseguita da operatori terzi rispetto al concessionario.
5.2 Non possono considerarsi operatori terzi quelli controllati o, comunque collegati al concessionario; qualora il concessionario sia un Consorzio o un RTI, sono da escludere, altresì, tutti i consorziati ed i controllati/collegati degli operatori consorziati o tutti gli operatori che fanno parte del Raggruppamento ed i loro controllati/collegati.