Delibera ANAC 20.06.2023, n. 265
3.1 Le parti definiscono la quota di esternalizzazione da applicare alla specifica concessione incrementando la quota minima individuata dall'articolo 186 comma 2 (50%), secondo le indicazioni contenute nei punti seguenti. A tal fine, le parti tengono conto dei singoli criteri di valutazione individuati dalla norma.
3.2 In applicazione del criterio dimensionale, la quota minima di esternalizzazione è incrementata tenendo conto del valore complessivo della concessione, sulla base delle percentuali di seguito individuate:
Importo complessivo della concessione | >5.3 Mio < 10 Mio | > 10 Mio < 15 Mio | > 15 Mio < 20 Mio | > 20 Mio < 25 Mio | > 25 Mio < 30 Mio | >30 Mio |
punti percentuali da sommare alla quota minima di esternalizzazione (50%) | + 0% | fino a +0,8% | fino a +1,6% | fino a +2,4% | fino a +3,6% | fino a +4,4% |
3.3 L'importo complessivo della concessione è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 179 del codice.
3.4 Al fine di tener conto dell'oggetto della concessione, le parti definiscono la quota di esternalizzazione, applicando gli incrementi di seguito indicati:
Solo servizi (non indivisibili) | Lavori e Servizi |
fino a + 1,6% | fino a + 2,6% |
3.5 Nella definizione della quota di esternalizzazione, le parti tengono conto della durata residua della concessione (criterio storico), secondo le modalità di seguito individuate:
Durata residua > 5 anni | Durata residua &l< anni |
fino a + 0,5% | fino a + 1,5% |
3.6 Le parti possono determinare l'incremento percentuale definito nel punto. 3.4, considerando anche l'epoca di assegnazione della concessione, ampliando la forbice di esternalizzazione, sempre entro il limite indicato, ove si tratti concessioni assegnate in data precedente al 19 aprile 2016.
3.7 Nel determinare la quota di esternalizzazione, le Parti tengono in considerazione le dimensioni economiche del concessionario (caratteristiche del concessionario), assumendo come criterio di riferimento i requisiti dimensionali individuati nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione UE per le PMI, come definiti dall'articolo 2 decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005 - Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e applicando il seguente schema:
dimensioni economiche <= PMI (articolo 2 decreto del 18/04/2005) | dimensioni economica > PMI (articolo 2 del decreto del 18/04/2005 |
fino a + 0,5% | fino a + 1,5% |
3.8 Per le società di scopo di cui all'articolo 194 del codice, sono considerate le dimensioni economiche dei soci.
3.9 La quota di esternalizzazione incrementata ai sensi dei punti precedenti, può essere riparametrata mediante l'applicazione di decurtazioni ritenute congrue, al ricorrere delle seguenti circostanze:
a) il concessionario ha effettuato investimenti recenti non ancora ammortizzati. Per investimenti effettuati si intende il valore dell'attivo, immobilizzato in investimenti indispensabili ai fini dell'esercizio della concessione. È esclusa o limitata la rilevanza degli investimenti non autorizzati dal concedente o da questi ritenuti non efficienti o non conformi rispetto all'oggetto della concessione.
b) il concessionario ha esternalizzato, in misura superiore al 50 per cento, le prestazioni oggetto della concessione riferite alla parte di contratto già eseguita.
3.10 Le decurtazioni di cui al punto precedente non possono superare la misura massima di 1,5% per ciascuna fattispecie e non possono condurre alla determinazione di una quota di esternalizzazione finale inferiore alla quota minima stabilita dalla norma.