Decreto M.I.M. 08.06.2023, n. 107
1. Sostengono la prova finale del corso intensivo di formazione tutti i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di ciascuno dei quattro moduli formativi del corso intensivo di formazione di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138. A tal fine il soggetto individuato come Direttore del corso certifica la frequenza da parte del candidato.
2. La prova finale si svolge dinanzi ad una Commissione composta da docenti del corso frequentato dal candidato e consiste in una esposizione orale da parte del candidato sulla base di una relazione scritta sulle attività formative svolte e di un elaborato di carattere teorico-pratico sulle materie oggetto dei moduli formativi previsti dal precedente articolo 7, comma 3, consegnati alla Commissione.