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Decreto M.I.M. 08.06.2023, n. 107

Modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione ed alla relativa prova finale destinata ai partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale (art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14).

Art. 7 - Corso intensivo di formazione

1. All'esito della prova di accesso di cui al precedente articolo 6 i candidati che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a sei decimi, previo versamento del contributo di cui al precedente articolo 4, comma 3, sono ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione, finalizzato all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all'innovazione e agli strumenti della didattica, all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio.

2. Il corso intensivo di formazione dirigenziale è organizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione degli Uffici scolastici regionali a livello regionale o interregionale, a seconda del numero di candidati ammessi al corso, anche avvalendosi della collaborazione di Università, e può prevedere sessioni di formazione erogabili anche a distanza.

3. Il corso intensivo di formazione, a cui partecipano, di regola, non meno di 20 corsisti per regione o raggruppamento di regioni, ha la durata di 120 ore e si compone dei quattro moduli formativi di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138.

4. I docenti del corso sono individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti di I e di II fascia amministrativi o tecnici e i dirigenti scolastici, ovvero tra professori universitari di I o II fascia o straordinari, magistrati amministrativi o contabili o Avvocati dello Stato, in servizio ovvero in quiescenza, oltre che tra esperti in possesso di qualificate competenze e comprovata esperienza sulle materie oggetto dei quattro moduli formativi di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto 3 agosto 2017, n. 138.

5. La frequenza del corso intensivo di formazione non comporta per i partecipanti alcun esonero dal servizio. Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.