Decreto M.I.M. 08.06.2023, n. 107
1. I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza.
2. Tale elenco graduato è inserito in coda alla graduatoria di merito del concorso bandito con decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2017, n. 1259.
3. I soggetti inseriti nella graduatoria di cui al presente articolo sono immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali precedentemente vigenti.
4. Le immissioni in ruolo sono effettuate fino al 40 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili attingendo alla graduatoria di cui al presente articolo, successivamente a quelli effettuati dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.
5. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale.
6. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla graduatoria di cui al presente articolo. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
7. Nel caso in cui in una o più regioni la procedura di reclutamento ordinaria non sia conclusa, le immissioni in ruolo effettuate attingendo dalla graduatoria finale della procedura di reclutamento di cui al presente decreto non potranno comunque superare il 40 per cento dei posti a tal fine assegnabili nella medesima regione ed il restante 60 per cento dei posti viene accantonato per i vincitori della procedura ordinaria da completare.