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Legge 27.12.2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (G.U. 27.12.2023, n. 300)

Titolo V - Tutela dei prodotti made in italy

Capo I - Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta

Art. 44 - Associazioni dei produttori

1. Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizza-none del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.

2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:

a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;

b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;

c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;

d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.