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Legge 27.12.2023, n. 206

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. (G.U. 27.12.2023, n. 300)

Titolo V - Tutela dei prodotti made in italy

Capo I - Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta

Art. 45 - Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici

1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;

b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;

c) la delimitazione della zona geografica di produzione;

d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;

e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;

f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;

g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.

2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.