Legge 27.12.2023, n. 206
Titolo V - Tutela dei prodotti made in italy
Capo I - Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta
1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 42.